Allegato "B" all'atto d.d. 18 maggio 2014

repertorio n. / di raccolta

STATUTO DELLA FAMIGLIA COOPERATIVA LAVARONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Lavarone la società cooperativa denominata:

"FAMIGLIA COOPERATIVA LAVARONE SOCIETÀ COOPERATIVA".

La società esplica la propria attività nel comune di Lavarone e potrà eventualmente estenderla ad altre zone, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società ed ogni altro effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e ha per scopo quello di:

- fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;

- salvaguardare gli interessi dei soci e dei consumatori in genere, promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali, economici e tecnici;

- favorire la vendita dei prodotti della cooperazione agricola e di produzione e lavoro e dell'artigianato locale.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

a) provvedere all'acquisto, preferibilmente presso o mediante enti cooperativi, di beni di consumo e merci di qualsiasi specie, all'eventuale loro produzione ed alla loro successiva vendita;

b) provvedere all'esercizio d'attività culturali, ricreative, sportive a favore dei soci e delle loro famiglie mediante apposite iniziative;

c) provvedere alla gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società, anche di capitali, o in imprese, enti od organismi aventi scopi analoghi o affini o che svolgono attività che possono essere utili per il perseguimento dello scopo sociale.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società potrà promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci. La raccolta sarà disciplinata in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio.

Inoltre, le somme che i soci verseranno alla società o che questa tratterà a titolo di prestito per il conseguimento dello scopo sociale non dovranno superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non potranno superare il saggio massimo fissato dalla stessa legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che intendono acquistare i beni o fruire dei servizi offerti dalla cooperativa, che non esercitano in proprio imprese identiche o affini, né partecipano a società che si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa e che non hanno interessi contrastanti con essa.

Art. 6 (Domanda d'ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

La domanda dovrà contenere l'espressa separata dichiarazione d'accettazione della clausola di conciliazione di cui all’art. 35 del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda d'ammissione dovrà contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

a) partecipare all'assemblea, e, se iscritti a libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

d) esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

I dipendenti della società, anche se soci, non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare la quota di capitale sottoscritta;

b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

c) rifornirsi preferibilmente presso la società per l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio che intende recedere dalla società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata alla società, con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale sia per i rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento d'accoglimento della domanda.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società, salvi i casi di recesso per legge.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che abbia costretto la società ad atti giudiziari per l'adempimento d'obbligazioni da esso assunte nei suoi confronti;

c) che si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti d'eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; in questi casi il provvedimento d'esclusione dovrà essere preceduto da intimazione al pagamento da parte della società;

d) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa.

Le deliberazioni d'esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione d'esclusione il socio può proporre opposizione attivando la procedura di conciliazione di cui all’art. 35 del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 11 (Morte del socio)

Gli eredi hanno diritto al rimborso della quota del socio defunto.

Se l’erede è unico ed in possesso dei requisiti necessari, il consiglio d’amministrazione ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del seguente articolo 19, comma 3, lettera c, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 13 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 14 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 16 (Deliberazione d'emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 17 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dalle quote di partecipazione dei soci del valore minimo d'euro 25 (venticinque) ed entro il limite massimo fissato dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dalle riserve straordinarie;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Durante la vita della società le riserve sono indivisibili.

Art. 19 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) alla corresponsione, entro i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile, del dividendo sulle quote dei soci cooperatori e sulle azioni dei soci sovventori;

e) alla formazione d'altre riserve o fondi indivisibili.

La quota d'utili non assegnata ai sensi del comma precedente dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Art. 20 (Ristorni)

Il Consiglio d'Amministrazione che redige il bilancio d'esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consenta il risultato dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede d'approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa e la totalità dei soci secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

a) l'assemblea

b) il Consiglio d’Amministrazione

c) il Comitato Esecutivo, se nominato

d) il Comitato di Controllo

Art. 22 (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- eleggere le cariche sociali e nominare il soggetto incaricato del controllo contabile;

- approvare il bilancio annuale e decidere sulla destinazione degli utili o la copertura delle perdite e sull’eventuale erogazione dei ristorni;

- approvare, con le maggioranze previste dall’art. 2521 u.c. del codice civile, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica;

- stabilire la misura del compenso per i membri del consiglio d’amministrazione, del Comitato Esecutivo e per il soggetto incaricato del controllo contabile;

- deliberare sulla responsabilità degli amministratori;

- deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della società, sulla nomina dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri e sulle altre materie indicate dalla legge.

Art. 23 (Convocazione)

L'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o anche altrove, ma comunque entro il territorio provinciale in luogo di facile accesso, almeno una volta l’anno entro il termine indicato all’art. 19.

L'assemblea può essere convocata dal Consiglio d’Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso all’albo e pubblicato sul quotidiano l’Adige o comunicato ad ogni singolo socio con lettera raccomandata, o con comunicazione via fax o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell’assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 25 (Intervento e voto in assemblea)

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 16, comma 2.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.

Il rappresentante deve appartenere alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore del rappresentato.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

I soci, persone giuridiche, sono rappresentati in Assemblea dal loro Legale rappresentante, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.

A seguito di richiesta motivata della Federazione Trentina della Cooperazione, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il Direttore della Federazione avranno diritto di intervenire e prendere la parola in Assemblea per informare i Soci su fatti di particolare rilevanza.

Art. 26 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso d'assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richiede, l'assemblea elegge fra i soci presenti chi deve presiederla.

L'assemblea, per proposta del Presidente, nomina il segretario, e gli scrutatori.

Le delibere d'ogni assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 27 (Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di un numero di consiglieri variabile da nove a tredici eletti tra i soci dall'Assemblea che ne determina il numero.

Nella nomina degli amministratori si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività territoriale, laddove previsti, fissati da apposito regolamento.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Presidente e il Vicepresidente.

I membri del Consiglio d'Amministrazione scadono per un terzo ogni esercizio sociale; la designazione degli uscenti avverrà per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di mandato.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili ma per non più di cinque mandati pieni consecutivi.

Al fine di garantire l’indipendenza degli esponenti aziendali sia sotto il profilo politico, sia sotto quello dei rapporti di natura economica intrattenuti direttamente o indirettamente con la cooperativa è previsto il divieto di essere nominati amministratori, e se eletti decadono, per:

- i dipendenti della Società;

- coloro che lo sono stati per i 3 (tre) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

- coloro che sono legati alla Società da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuita;

- coloro che sono legati alla Società da altri rapporti di natura economica che ne compromettano l’indipendenza;

- i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali e provinciali, i presidenti e componenti delle giunte delle comunità di valle e i sindaci dei comuni.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza di questi ultimi dovrà essere costituita da soci cooperatori.

Non possono essere eletti amministratori coloro che sono coniugi, o parenti, o affini entro il 2° grado con i dipendenti della società, assunti a tempo indeterminato.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita delibera.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà alla rielezione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Consiglio d’amministrazione che rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati per legge e per statuto all'assemblea dei soci.

Il Presidente o il Direttore della Federazione Trentina della Cooperazione, facendone richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, avranno diritto di partecipare alle riunioni dello stesso per informare gli Amministratori su fatti di particolare rilevanza dai quali possa derivare grave pregiudizio per l’attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce in seduta ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità dal Presidente o da chi lo sostituisce o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante invito del Presidente o di chi lo sostituisce, comunicata ai membri del Consiglio d'Amministrazione ed ai membri del Comitato di Controllo almeno tre giorni prima della riunione; tuttavia, in casi d'urgenza e necessità, è consentito al Presidente di derogare al predetto termine.

L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'ordine del giorno da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che s'intendono trattare.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti.

Se uno o più consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del codice civile.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31 (Comitato esecutivo)

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri scelti al proprio interno, determinando il contenuto, i limiti e le modalità d'esercizio della delega.

Il Presidente e il Vicepresidente ne fanno parte di diritto.

Almeno ogni 180 (centottanta) giorni il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio d'Amministrazione sul generale andamento della gestione, e sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni e poteri il Vicepresidente.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, potrà conferire procure speciali per singoli atti o categorie d'atti.

Art. 33 (Comitato per il Controllo sulla Gestione)

Il consiglio d’amministrazione stabilisce il numero dei membri del comitato di controllo sulla gestione e li nomina scegliendoli tra i propri membri.

I membri del comitato di controllo devono essere in possesso dei requisiti d’indipendenza previsti dalla legge e non possono essere membri del Comitato esecutivo.

A loro non possono essere attribuite deleghe o cariche particolari, né essi possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei membri del Comitato di controllo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

Il Comitato di Controllo:

- elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;

- vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio d’Amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo legale dei conti.

Il Comitato di Controllo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e della riunione deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto nel libro dei verbali del Comitato di Controllo.

Le riunioni del Comitato sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri del Comitato di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 34 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dall’Assemblea, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l’Assemblea, su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, può deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell’articolo 2409-noviesdecies del codice civile.

TITOLO VII

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Art. 35 (Clausola di conciliazione)

Tutte le controversie che dovessero insorgere aventi ad oggetto l’esistenza, la validità, l’interpretazione, l’inadempimento, e/o la risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e più in generale riguardanti l’esercizio dell’attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36 (Scioglimento della società e devoluzione del patrimonio)

Con la cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge 31.1.1992 n. 59, e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92.

Art. 37 (Adesione)

La società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione di Trento.

Art. 38 (Direttore)

Il direttore coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività commerciale e finanziaria ordinarie della società nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione.

E' compito del direttore dare esecuzioni alle delibere e alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se istituito), tranne che essi non dispongano espressamente in modo diverso.

Il direttore partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

Art. 39 (Disposizione finale)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di S.p.A. in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.